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La legge 1062/1971 prevede un obbligo del venditore di consegnare al compratore un
attestato di autenticità, consistente in una copia fotografica dell’opera con la retroscritta dichiarazione di autenticità e l’indicazione della provenienza, sottoscritti dal venditore.
L’attuale disciplina (art. 64 Testo Unico dei Beni Culturali) prevede invece che il venditore consegni la documentazione attestante l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza dell’opera.
Nel caso in cui questa documentazione manchi, il venditore deve rilasciare una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull’autenticità o la probabile attribuzione. Solo nel caso in cui sia possibile, i certificati devono essere accompagnati da una fotografia dell’opera.
Pertanto è fondamentale che dall’attestato risulti con chiarezza l’opera che viene compravenduta, con indicazione del titolo, dimensione, tecnica, anno di realizzazione e provenienza.
